Autocertificazione

Possibilità di dichiarare fatti, stati e qualità personali in sostituzione del certificato corrispondente.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Descrizione

L’autocertificazione è la possibilità di dichiarare fatti, stati e qualità personali in sostituzione del certificato corrispondente.
E’ possibile autocertificare sempre, sia quando ci si rivolge ad un ufficio pubblico o gestore di pubblici servizi, sia quando ci si rivolge a un privato che ha la necessità di conoscere dati personali, fatti o situazioni. Infatti con il d.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, anche i privati sono obbligati ad accettare le autocertificazioni. Di conseguenza chiunque potrà richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico ai dati qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all’autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n.445/2000) e ai successivi controlli previsti dall’art. 71.

Come fare

Occorre recarsi direttamente all’ufficio pubblico per consegnare l’autocertificazione esibendo un documento d’identità, per posta, per via telematica o farla consegnare da altri allegando copia del documento d’identità.

Cosa serve

Cosa è possibile autocertifcare

  • Residenza
  • Cittadinanza
  • Godimento dei diritti politici
  • Stato civile
  • Stato di famiglia
  • Esistenza in vita
  • Nascita o morte
  • Obblighi militari
  • Iscrizioni in albi o elenchi pubblici
  • Esami sostenuti
  • Titoli di studio
  • Titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento
  • Qualifiche professionali
  • Esiti di partecipazione a concorsi
  • Stato di disoccupazione
  • Condizione di pensionato, casalinga, studente
  • Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • Reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e vantaggi previsti dalle leggi speciali
  • Assolvimento degli obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • Iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili
  • Assenza di condanne penali
  • Persone a carico
  • Iscrizione a scuola, università
  • Documenti per la motorizzazione e per i procedimenti di competenza dei comuni
  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile

L’autocertificazione è resa valida alla firma dell’interessato.

I dati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nei documenti di identità o riconoscimento (es. patente e passaporto) possono essere comprovati anche solo esibendo i documenti (senza quindi fare l’autocertificazione).

Cosa si ottiene

Autocertificazione

Tempi e scadenze

Validità
Le autocertificazioni hanno la stessa validità dell’atto che sostituiscono (ad esempio un’autocertificazione della residenza varrà sei mesi cioè quanto il certificato di residenza).

Normativa di riferimento
DPR n° 445 del 28/12/2000 L. n° 120 del 15/09/2020

Ultimo aggiornamento
3 Maggio 2024, 08:48